La difesa in giudizio non giustifica l’accesso alla posta elettronica del lavoratore

Date:


AgenPress. Il legittimo interesse a trattare dati personali per difendere un proprio diritto in giudizio non annulla il diritto dei lavoratori alla protezione dei dati personali. Tanto più se riguarda una forma di corrispondenza, come i messaggi di posta elettronica, la cui segretezza è tutelata anche costituzionalmente.

È una delle motivazioni con cui il Garante privacy ha sanzionato un’azienda che, dopo l’interruzione della collaborazione con un’esponente di una cooperativa, ne aveva mantenuto attivo l’account di posta elettronica, prendendo visione del contenuto e impostando un sistema di inoltro verso un dipendente della società.

La collaboratrice, prima che si definisse il rapporto di lavoro con l’azienda, aveva raccolto, a nome dell’azienda stessa e tramite una casella mail aperta per l’occasione, i riferimenti di potenziali clienti incontrati a una fiera.

Secondo l’azienda poi, il successivo tentativo di contattarli a nome della propria cooperativa aveva in seguito portato a un contenzioso giudiziale.

Quindi, nel timore di perdere i rapporti coi potenziali clienti, l’azienda non si era limitata a scrivere per spiegare loro che la persona era stata rimossa, ma ne aveva anche visionato le comunicazioni. Secondo il Garante, né l’esigenza di mantenere i rapporti con i clienti né l’interesse a difendere un proprio diritto in giudizio, legittimano un tale trattamento di dati personali. Per realizzare un adeguato bilanciamento degli interessi in gioco (necessità di prosecuzione dell’attività economica del titolare e diritto alla riservatezza dell’interessato) sarebbe stato sufficiente attivare un sistema di risposta automatico, con l’indicazione di indirizzi alternativi da contattare, senza prendere visione delle comunicazioni in entrata sull’account.

Nel corso del procedimento è inoltre emerso che l’azienda, in quanto titolare del trattamento, non aveva fornito all’interessata né idoneo riscontro alla richiesta di cancellazione della casella e-mail né l’informativa sul trattamento dati. A nulla vale il fatto che il contratto di assunzione non fosse stato ancora firmato. Come ricorda l’Autorità, nell’ambito di trattative precontrattuali, infatti, l’obbligo di informare gli interessati è espressione del principio generale di correttezza.

L’articolo La difesa in giudizio non giustifica l’accesso alla posta elettronica del lavoratore proviene da Agenpress.



Source link

Redazione
Redazione
Consapevoli che un’informazione imparziale ed obiettiva non esista, Agenpress sostiene che: “la notizia nasce vera, ma il giornalista la rende “falsa”.

Articoli Correlati

Cutro. Familiari delle vittime e superstiti del naufragio ricevuti a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni. Incontro a porte chiuse

AgenPress – Superstiti e familiari delle vittime del naufragio di Cutro, che hanno risposto all’invito della premier...

Omicidio Cerciello. La Cassazione annulla le condanne ai due ragazzi americani. Ci sarà l’appello bis

AgenPress – La Cassazione ha deciso che ci sarà l’appello bis per rivalutare le posizioni di Finnegan...

Il Papa ha benedetto la Coppa degli Ultimi per la Maratona di Roma

AgenPress. Papa Francesco ha benedetto la Coppa degli Ultimi che — domenica mattina in occasione della Maratona...

Al Campidoglio l’Italia del Merito

Premiati oggi 25 Investitori istituzionali che hanno maggiormente contribuito a creare valore per “il Sistema Italia AgenPress. La...